sabato 18 aprile 2020

L’obbligatorietà di un vaccino per Legge ha rilievi di costituzionalità quando non disposta dal Governo né dal Parlamento?

L’obbligatorietà di un vaccino per Legge ha rilievi di costituzionalità quando non disposta dal Governo né dal Parlamento?


L’Articolo 32 della Costituzione Italiana afferma:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Nella Regione Lazio, in concomitanza della pandemia da coronavirus, è stata appena  emessa una ordinanza ( vedasi il link : http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/ordinanza-per-vaccinazione-antinfluenzale-e-anti-pneumococcica-obbligatoria/ ) per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario. L’obbligo sarà a decorrere dal 15 settembre 2020 in concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione regionale.
Questa obbligatorietà - che sorge così tempestiva e resa vincolante con uno scatto di reni in avanti per mezzo di una “ordinanza regionale”, nel bel mezzo della pandemia da coronavirus, dove un vaccino non è ancora disponibile - è apparsa “sospetta forzatura premonitrice” sui social anche a coloro che di norma non sono “antivax” e certamente non aiuta la formazione di un clima di oggettività e riflessione per affrontare un serio discorso su questi argomenti molto difficili. Questo forse è vero se si considera anche alcune posizioni vestite di perentorietà e forse intrasigenza da parte di alcuni virologi emerse recentemente, che più che persuadere hanno avuto il sapore di “imposizione” verso coloro ritenuti incapaci di comprendere “scientificamente”.
Da qui sorge il quesito se l’obbligatorietà di un vaccino per Legge ha rilievi di costituzionalità o meno. Infatti, nella gerarchia delle fonti giuridiche (vedasi ad es. https://www.certifico.com/component/attachments/download/9647 ) l’Ordinanza Regionale sembrerebbe occupare il 3° livello in quella che è LA "GERARCHIA" DELLA NORMATIVA ITALIANA.
Se, dunque, l'ordinanza regionale nella gerarchia degli atti aventi forza di legge è al 3° livello, essa può essere ritenuta equivalente alla legge di cui all'Art. 32 della Costituzione quando afferma che : "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"?

In definitiva, basta una ordinanza regionale oppure è necessario che su materia di tale rilevanza si esprima il Governo o addirittura il Parlamento (che in questo periodo, per motivi diversi, qualche difficoltà ad esprimersi sembrano averla)?

Ai Giuristi e Costituzionalisti la parola, agli uomini di buon senso l'attenzione!


2/10/2020
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/10/02/influenza-tar-annulla-ordinanza-lazio-obbligo-vaccini-per-over_xVtV0vLLmJTu3qcn341oqK.html

Influenza, Tar annulla ordinanza Lazio: no obbligo vaccini per over 65

1 commento:

  1. https://www.oltre.tv/giulio-tarro-associazione-morti-lombardia-vaccinazioni/

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